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PER POTER PRODURRE NUOVI DOCUMENTI NEL GIUDIZIO CIVILE DI SECONDO GRADO, OCCORRE INDICARLI E DEPOSITARLI CON L’ATTO DI APPELLO

Non solo nelle cause di lavoro ma anche in quelle ordinarie (Cassazione Sezione Terza Civile n. 7510 del 4 giugno 2001, Pres. Grossi, Rel. Lucentini).

Nelle cause civili ordinarie, come in quelle di lavoro, è possibile produrre nuovi documenti in appello. Perché la produzione sia ammissibile, è tuttavia necessario che i documenti vengano indicati nell’atto di appello e depositati insieme ad esso, al fine di salvaguardare le esigenze di celerità del processo e di consentire l’immediata e completa instaurazione del contraddittorio. Il giudice di appello non può pertanto fondare la sua decisione su documenti prodotti per la prima volta nel secondo grado del giudizio, senza essere stati indicati nell’atto di appello e depositati unitamente ad esso.

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