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RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELL’AVVOCATO PER L’INTERVISTA DI NATURA PUBBLICITARIA E PER AFFERMAZIONI DENIGRATORIE SUL CONTO DI UN COLLEGA

Inosservanza del dovere di decoro e riservatezza – Violazione degli obblighi di correttezza professionale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 218 del 26 maggio 2001, Pres. Vessia, Rel. Vella).

L’avvocato Annamaria B. è stata sottoposta a procedimento disciplinare con l’addebito, tra l’altro, di “essere venuta meno ai doveri di decoro e di riservatezza professionale per avere rilasciato ad un mensile una lunga intervista, nel corso della quale aveva fatto pubblicità esplicita e diretta ad alcune marche di prodotti di bellezza pronunciando, tra l’altro, le seguenti frasi: <

Alla professionista è stato anche, addebitato di “essere venuta meno agli obblighi di correttezza professionale per avere dichiarato alla signora S. D. S., cliente dell’avvocata E. Z. V., che questa era una persona scorretta”; che “rivolgendosi per assistenza professionale alla Z. non poteva capitare peggio”; “che l’avvocata Z. era nota per vendere la documentazione affidatale dai clienti al migliore offerente”; “che se la D.S. si fosse invece rivolta a lei per la assistenza legale (separazione personale), avrebbe ottenuto molto di più”.

Il Consiglio dell’Ordine territoriale competente le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per due mesi.

Questa decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense che ha rilevato che l’intervista concessa al mensile, insieme a tutto il contesto dell’articolo, dava un’obiettiva impressione della ricerca di una pubblicità indiretta a favore della incolpata. Il Consiglio ha inoltre ritenuto che siano state adeguatamente accertate le affermazioni denigratorie, sul conto di una collega, attribuite alla professionista incolpata. L’avvocato A.B. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata per vizi procedurali e per difetti di motivazione.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 218 del 26 maggio 2001, Pres. Vessia, Rel. Vella) ha rigettato il ricorso osservando, tra l’altro, che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge e, quindi, solo in caso di totale mancanza o apparenza di motivazione. In questo caso – ha affermato la Corte – la decisione del Consiglio Nazionale Forense, è stata motivata con argomenti sintetici, ma sufficienti e immuni da errori di diritto.

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