Sentenza Corte Cassazione in ordine alla rilevanza penale dell’allontanamento del coniuge dal domicilio per unirsi ad altro partner
L’ALLONTANAMENTO DEL CONIUGE DAL DOMICILIO, PER UNIRSI A UN ALTRO PARTNER, PUO’ CONFIGURARE IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA
Anche se l’infedeltà non è punibile
(Cassazione Sezione Sesta Penale n. 9440 del 5 settembre 2000, Pres. Troiani, Rel. Leonasi).
S.A. è stata sottoposta a processo penale per avere abbandonato il domicilio coniugale allo scopo di unirsi con un collega di lavoro, al quale si era legata sentimentalmente. Le è stato contestato l’art. 570 primo comma, del codice penale, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200 mila a 2 milioni chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.
Sia il Pretore di Pistoia che, in grado di appello, la Corte di Firenze l’hanno ritenuta responsabile del reato attribuitole.
Ella ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la violazione dell’obbligo di fedeltà o il semplice allontanamento dal domicilio non implicano di sé il reato previsto dall’art. 570 cod. pen. La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 9440 del 5 settembre 2000, Pres. Troiani, Rel. Leonasi) ha rigettato il ricorso, ricordando che l’art. 146 del codice civile autorizza un coniuge ad allontanarsi dalla residenza familiare solo quando sia stata proposta domanda giudiziale di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio.
La Corte ha peraltro richiamato la sua giurisprudenza secondo cui l’allontanamento deve ritenersi giustificato e, quindi, non costituisce reato, anche quando ci si trovi in presenza di un comportamento dell’altro coniuge così ingiurioso o iniquo da rendere all’altro impossibile o gravemente penosa la convivenza.
Nel caso in esame – ha osservato la Corte – non è stato accertato che il marito abbia tenuto un qualsiasi comportamento contrario ai suoi obblighi coniugali o alla corretta conduzione della vita familiare.
Si è anzi stabilito che la sig.ra S.A. si allontanò dalla casa coniugale al solo fine di coltivare la sua nuova relazione sentimentale senza impacci di sorta. Tale comportamento – ha affermato la Corte – é penalmente rilevante, anche se l’astensione da contatti sessuali con altre persone non è, in sé, parte degli obblighi di assistenza familiare, con la conseguenza che il semplice fatto di adulterio non coinvolgente la partecipazione di un coniuge alla vita dell’altro (sul piano morale, intellettuale ed affettivo, oltre che fisico) non integra il reato previsto dall’art. 570 cod. pen.
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