Sottrazione internazionale di minori: tempo per attivare procedura e durata
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Quando si verifica un caso di sottrazione internazionale di minori non esiste un tempo limite entro il quale attivare la procedura. È opportuno che la madre o il padre agiscano prima che il figlio si ambienti nello Stato estero di destinazione quindi devono rivolgersi, entro il più breve tempo possibile, ad un Avvocato italiano di diritto di famiglia per ottenere il rimpatrio del minore: la durata del procedimento generalmente è di 6 settimane. Dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto non si verifichi un caso di sottrazione internazionale di minore, ma che il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
In quali casi, ad esempio, è necessario avviare una procedura di sottrazione internazionale dei minori:
– quando un minore che vive in Italia viene portato in un Paese straniero senza autorizzazione;
– quanto un minore che vive in qualsiasi Paese estero viene portato in Italia senza autorizzazione;
– quando un minore che vive in qualsiasi Paese estero viene portato in un altro Stato estero senza autorizzazione.
È importante precisare che per individuare l’applicabilità della disciplina sulla sottrazione dei minori non rileva la cittadinanza del bambino e neppure dei suoi genitori essendo prevalente il criterio della residenza abituale, cioè il luogo in cui il bambino vive abitualmente ed ha gli affetti.
Quando attivare la procedura di rimpatrio
In linea generale il procedimento più tutelante da seguire in caso di sottrazione internazionale di minori è quello previsto dalla Convenzione de L’Aja del 1980.
Il testo della Convenzione non stabilisce un tempo tassativo per avviare la procedura di rimpatrio del minore verso lo Stato di residenza abituale. Tuttavia bisogna tenere presente che se la domanda è presentata entro un anno dalla sottrazione, infatti, il Giudice competente nel Paese di destinazione del bambino è tenuto ad ordinarne il rientro salvo tassative ipotesi previste dalla normativa.
In particolare il rimpatrio può essere rifiutato se viene dimostrato che:
- la domanda è incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di destinazione;
- il trasferimento era stato autorizzato, anche successivamente all’espatrio;
- il soggetto cui era affidato il minore non esercitava su di lui la responsabilità genitoriale in modo effettivo;
- il soggetto che si suppone essere affidatario del minore non era titolare dell’affidamento del bambino o della sua collocazione in modo effettivo;
- esiste il pericolo che il bambino, in caso di rimpatrio, sia sottoposto a pericoli fisici o psichici o si possa trovare in una situazione intollerabile per la sua salute psicofisica;
- il minore si oppone al ritorno.
Queste valutazioni devono essere effettuate considerando il grado di maturità del minore ma anche le informazioni recepite dall’Autorità competente nel suo Paese di residenza.
Quando la domanda di rimpatrio è presentata dopo un anno dall’episodio di sottrazione, il Giudice dello Stato di destinazione può optare per non ordinare il rientro nel caso in cui valuti che il bambino si sia integrato nel nuovo Stato. Proprio per questo motivo bisogna essere tempestivi nell’iniziare la procedura di rimpatrio.
Chi può attivare la procedura di rimpatrio
La persona che denuncia la sottrazione del minore, nella maggior parte dei casi uno dei genitori, deve richiedere il rimpatrio all’Autorità centrale dello Stato di residenza del minore che, per l’Italia, è istituita presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità sito in Roma.
È possibile anche allertare le Autorità giudiziarie o Amministrative del Paese di destinazione. Tuttavia anche se si avvisa la sola Autorità centrale, questa si occuperà di allertare gli organi competenti nel paese di destinazione.
La domanda deve contenere le informazioni sull’identità del richiedente, i riferimenti utili per l’identificazione del minore, i motivi per i quali si chiede il rientro e le informazioni sulla possibile localizzazione del bambino e sulla persona che si sospetta possa averlo portato via. Successivamente deve essere attivata una procedura giudiziaria nel paese in cui il bambino è stato trasferito.
Nel caso in cui i genitori (uno o entrambi) o il minore siano cittadini italiani è consigliabile avvertire anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale in modo tale che venga dato il massimo supporto possibile all’Autorità centrale, nella comunicazione con lo Stato estero.
Se i genitori o il bambino sono cittadini di altri paesi è consigliabile rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche dello Stato di cui si è cittadini.
È opportuno diffidare di quei soggetti che millantano di poter destinare – a pagamento – un canale preferenziale alla trattazione di una procedura (esempio Agenzie private). Nessun soggetto al di fuori delle Autorità preposte può coordinare il rimpatrio di un minore da uno Stato estero.
Quanto costa la procedura di rimpatrio
Le Autorità Centrali non chiedono alcun costo per il loro intervento di impulso della procedura e di coordinamento.
Il costo del procedimento giudiziario varia a seconda del paese nel quale dovrà essere incardinato il giudizio, ossia quello della residenza del minore.
Quanto dura la procedura di rimpatrio
La procedura prevista dalla Convenzione de L’Aja del 1980 inizia con l’Avviso alle competenti Autorità Centrali e poi continua con l’istruttoria da svolgersi nel Paese di residenza del minore e nel paese di trasferimento. Entrambe sfociano nel procedimento giudiziario che viene svolto nello Stato in cui il bambino è trasferito, che si conclude con l’ordine di rimpatrio o con il rifiuto.
Questo tipo di procedimenti sono caratterizzati come urgenti quindi dovrebbero durare massimo sei settimane per quanto riguarda il primo grado (è possibile, infatti, proporre appello contro la decisione).
Alcuni Stati firmatari della Convenzione de L’Aja, però, hanno adottato norme speciali per lo svolgimento delle procedure che le rende più veloci quindi in questi Paesi si può ottenere l’ordine di rimpatrio più velocemente rispetto a quelle Nazioni dove si applicano le leggi processuali ordinarie.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Professionista esperto in diritto di famiglia, anche internazionale. Dovrà essere esaminata la legislazione esistente nello Stato estero di provenienza e nello Stato di destinazione oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure se le Leggi negli Stati di residenza e/o di destinazione siano più favorevoli;
– quale sia la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione o quello di residenza non abbiano ratificato la Convenzione de L’Aja.
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato, quando si verifica un caso di sottrazione di minori, è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
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