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Convivenza con partner straniero: si al permesso di soggiorno

Quando il partner straniero non ha il permesso di soggiorno può sembrare difficile iniziare una convivenza regolare in Italia. In realtà sia la legge che le ultime sentenze sembrano facilitare una soluzione positiva per molte coppie che si trovano in questa situazione.

Il primo strumento che viene in aiuto delle coppie miste è La legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) che ha riconosciuto le convivenze di fatto – sia omosessuali che eterosessuali – tra due persone maggiorenni (non sposate né parenti tra loro) che hanno un legame di coppia caratterizzato da assistenza morale e materiale.

Riconoscimento della convivenza di fatto con partner straniero con intervento dell’Avvocato

Per poter ottenere il permesso di soggiorno del partner straniero, la convivenza di fatto deve essere riconosciuta e formalizzata stipulando un contratto di convivenza sottoscritto e autenticato, ad esempio, dinanzi ad un Avvocato.

La redazione del contratto di convivenza autenticato è lo strumento che permette alla coppia mista di provare l’esistenza una relazione stabile tra il cittadino italiano e lo straniero e, quindi, di poter applicare la direttiva 2004/38/CE (recepita in Italia dal d.lgs. n. 30/2007). Questa direttiva conferisce ai cittadini dell’Unione Europea, e ai loro familiari, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, agevolando l’ingresso ed il soggiorno anche al partner.

Sulla base di queste disposizioni di legge la compagna o il partner extracomunitario deve poter essere iscritto all’anagrafe di qualunque comune italiano, necessaria per ottenere il permetto di soggiorno.

Cosa fare se il comune rifiuta l’iscrizione all’anagrafe

In alcuni casi si sono verificati dei rifiuti di registrazione anagrafica da parte dei comuni. Svariati Tribunali italiani hanno, però, dichiarato l’illegittimità di questi dinieghi ed hanno affermato il diritto all’ingresso in Italia ed al ricongiungimento per quegli stranieri che hanno un partner italiano, se intrattengono con questo una relazione stabile debitamente attestata da documentazione ufficiale, anche se non registrata (segnaliamo tra i provvedimento più interessanti: quello del Tribunale di Bologna con ordinanza n. 21280/2020; del Tribunale di Modena con ordinanza n. 370/2020; del Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 aprile 2021).

I Giudici hanno rilevato che per ottenere il riconoscimento delle convivenze, la coppia deve solo provare

  • di avere sufficienti risorse economiche;
  • l’esistenza di idonea soluzione abitativa nel comune;
  • un contratto di convivenza sottoscritto davanti un avvocato in qualità di pubblico ufficiale.

In questi casi il comune deve concedere la registrazione anagrafica dello straniero, con la quale sarà possibile avere il permesso di soggiorno. In caso contrario la coppia potrà ricorrere all’Autorità giudiziaria contro il rifiuto del comune per ottenere un ordine di trascrizione da parte del Giudice e, successivamente, recarsi in Questura per le pratiche relative al permesso di soggiorno.

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Diritti e doveri che nascono con una convivenza di fatto registrata | Cosa sono le convivenze di fatto registrate?

Il ddl Cirinnà ha previsto una regolamentazione per le convivenze di fatto registrate che sono costituite da una coppia di fatto composta da persone di sesso diverso (eterosessuale) o dello stesso sesso (omosessuale). La convivenza registrata fa sorgere specifici diritti e doveri in capo ai conviventi.

Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o unione civile.

COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA REGISTRATA (come si costituiscono le convivenze di fatto registrate?)

È sufficiente fare una dichiarazione all’Anagrafe della stabile convivenza.

DIRITTI NASCENTI DALLA CONVIVENZA REGISTRATA (quali sono i diritti del convivente in una convivenza di fatto registrata?)

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali nonché gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

Qualora si abbia una casa di proprietà, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Qualora si abbia, invece, una casa in affitto, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

DIRITTI DEL CONVIVENTE NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

RAPPORTI PATRIMONIALI E CONTRATTO DI CONVIVENZA (qual è il regime patrimoniale nelle convivenze di fatto registrate?)

Con la convivenza di fatto registrata non si instaura alcun regime patrimoniale automatico, tuttavia i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

SUCCESSIONE – DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA DI PROPRIETÀ (nelle convivenze di fatto registrate, alla morte del convivente, si può continuare ad abitare la casa familiare?)

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso si sposi o costituisca una unione civile o qualora inizi una nuova, effettiva e stabile convivenza more uxorio tale da dar vita ad una vera e propria nuova famiglia di fatto

SUCCESSIONE – CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA CASA (nelle convivenze di fatto registrate, alla morte del convivente, si può succedere nel contratto di affitto della casa?)

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

SUCCESSIONI – NIENTE EREDITA’ NÉ PENSIONE DI REVERSIBILITÀ’

Nelle unioni di fatto registrate, il partner superstite non ha diritto all’eredità del convivente defunto, fatte salve lecite disposizioni testamentarie, né la reversibilità della pensione.

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