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Unione Civile: impugnare il testamento del partner deceduto | Eredità e successione

Avvocato unioni civili e LGTB | Studio Legale Marzorati

Unione civile e testamento del partner

Con la Legge Cirinnà le norme sulle successioni sono state modificate rendendo del tutto simili i diritti dei coniugi a quelli delle parti dell’unione civile.

Le quote riservate e l’azione di riduzione

La parificazione tra i coniugi e le parti di un’unione civile da a queste ultime il diritto di avere diritto a ricevere in eredità, come minimo:

  • la metà del patrimonio del defunto nel caso in cui questo non abbia avuto figli;
  • 1/3 del patrimonio del defunto nel caso in cui questo abbia avuto un figlio;
  • 1/4 del patrimonio del defunto nel caso in cui questo abbia avuto due o più figli.

Nel caso in cui il testamento preveda una divisione del patrimonio che conferisce al compagno unito civilmente una quota inferiore di patrimonio (c.d. quota di legittima), quest’ultimo potrà gire davanti al Giudice per ottenere la reintegra della quota.

Per esempio cosa può accadere nel caso in cui una persona, senza figli, muoia lasciando un testamento nel quale dispone dividendo i propri averi tra tutti i familiari escludendo il partner? Il partner superstite unito civilmente può andare davanti al Giudice per chiedere che gli venga destinata la metà del patrimonio del defunto.

Tecnicamente dovrà essere iniziata un’azione di riduzione volta a rendere invalidi, in tutto o in parte, gli atti che hanno lesionato la legittima.

In particolare tale azione ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che eccedono la quota. Tuttavia è possibile anche agire contro i terzi che hanno acquistato i beni del defunto dall’erede che non aveva titolo.
Nel caso in cui la persona scomparsa avesse lasciato una casa di valore superiore alla metà del suo patrimonio ad un fratello, il partner unito civilmente potrebbe agire direttamente contro il fratello per ottenere la propria parte di eredità oppure, nel caso in cui il fratello avesse venduto la casa ad un terzo, potrebbe citare in giudizio quest’ultimo per veder reintegrato il proprio diritto o ottenendo la casa oppure il corrispettivo valore in denaro.

La petizione ereditaria

L’azione di riduzione ha una natura quantitativa e non qualitativa perché permette di ottenere il corrispondente valore della parte del patrimonio e non sempre beni specifici.

La petizione ereditaria, invece, è un’altra azione a difesa della quota di legittima lesa che permette di chiedere il riconoscimento della qualità di erede contro chi possiede tutti o parte dei beni che formano l’eredità per ottenere la restituzione dei beni. Tale azione è imprescrittibile, ossia può essere avanzata da chi ne ha diritto senza una scadenza a dimostrazione della forza che la Legge ha voluto conferire alla tutela dell’erede.

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