Viaggio gratuito o biglietto con tariffe non accessibili al pubblico: diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In tali ipotesi non si applicano le tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Secondo la previsione del regolamento CE n. 261/04, infatti coloro che viaggiano in maniera gratuita non hanno diritto al rimborso del biglietto in quanto lo stesso costituirebbe un pagamento per una somma che non è stata versata dal passeggero. Ovviamente in caso di danno è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere un risarcimento.
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