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L’inflazione aumenta e l’assegno di divorzio si adegua

Con il divorzio le strade dei due coniugi si dividono, spesso definitivamente. Ex marito ed ex moglie tornano a essere liberi di ricostruirsi una nuova vita indipendente l’uno dall’altra.

E’ in questa prospettiva che la moglie, ad esempio, potrebbe decidere di trasferirsi all’estero per rifondare lì le basi del suo futuro. Avendo ottenuto un assegno di mantenimento, teme però che questo, nel Paese verso cui è diretta, non sia più sufficiente a garantirle lo stile di vita che conduceva in Italia, a causa di un’inflazione ben più alta. In altre parole, il potere d’acquisto dell’assegno riconosciutole verrebbe, nel tempo, notevolmente ridotto.

La rivalutazione in base agli indici Istat

In Italia è previsto che gli assegni di mantenimento vengano annualmente aggiornati in base agli indici Istat. Si tratta di un adeguamento automatico e obbligatorio, che è sempre dovuto anche se il giudice non l’ha espresso nella sentenza in maniera esplicita. La rivalutazione mira a preservare il potere d’acquisto della somma stabilita in sede di divorzio e  permette di rapportate la misura dell’assegno al costo attuale della vita.

Di fatto, gli Indici ufficiali di svalutazione monetaria rappresentano il criterio minimo di rivalutazione garantito alla parte più debole. Il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno non può sottrarsi al pagamento dell’eventuale adeguamento, salvo casi di evidente iniquità che dovranno però essere opportunamente motivati.

Altri criteri di adeguamento

 Il Giudice può eventualmente tenere in considerazione altri fattori, purché tale adeguamento non risulti inferiore a quello previsto attraverso l’applicazione degli indici Istat. Non è escluso, quindi, che chi decidesse di trasferirsi in un altro Paese, dove c’è un’inflazione maggiore a quella italiana, riesca a ottenere un adeguamento “personalizzato” dell’assegno di mantenimento (percentuale concordata, inflazione del paese estero ecc). Mentre l’adeguamento Istat è per legge, però, una rivalutazione secondo indici diversi dovrebbe essere oggetto di accordo tra i coniugi o di specifica istanza al Giudice del divorzio.

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