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Rischi per chi ostacola il rapporto tra il figlio e l’altro genitore

Incontriamo ogni giorno persone che purtroppo pensano che i figli siano di loro esclusiva proprietà, che hanno una morbosa possessività: li si sente continuamente dire i “miei” figli, mai i “nostri”, quasi a voler negare la figura genitoriale dell’altro. Se poi neppure accettano di poter avere un rapporto sereno con l’ex dopo la fine della loro storia d’amore, si finisce quasi sempre per litigare e la gestione dei figli risulta molto conflittuale. Ogni scusa è valida per impedire ai bambini di poter vedere e frequentare l’altro genitore. L’orario delle visite viene puntualmente modificato senza preavviso, impegni imprevisti e scuse di vario genere costringono l’ex, sempre più spesso, a dover rinunciare a far visita ai minori.

Conseguenze civili per chi ostacola il diritto di visita

Molto frequentemente queste persone ignorano che ostacolare il diritto di visita di un genitore è un comportamento che può essere sanzionato e punito, perché impedisce il corretto svolgimento delle modalità di affidamento stabilite dal Giudice. Sono innanzitutto i diritti del bambino ad essere lesi: il diritto alla bigenitorialità di avere legami equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, il diritto a godere di una equilibrata e serena crescita psicofisica, il diritto ad avere un rapporto affettivo stabile e significativo, il diritto a ricevere una costante educazione ed istruzione, sono questi solo alcuni dei primari interessi del minore che devono assolutamente essere tutelati e garantiti.

Di fronte a questi comportamenti volontari e ripetuti nel tempo, il genitore che si vede limitato nel suo diritto di visita al figlio può però ricorrere in Tribunale. Il Giudice dovrà accertare la violazione degli accordi stabiliti per l’affidamento e la gestione della prole e potrà adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni: potrebbe anche modificare gli originari provvedimenti, dal semplice aggiustamento o integrazione per risolvere il contrasto o le incertezze tra i genitori, alla vera e propria revisione nei casi più gravi. Il Giudice potrebbe inoltre procedere all’ammonizione del genitore inadempiente, indicando: quale sia il comportamento che il genitore deve tenere e richiamandolo ad evitare ulteriori inottemperanze, pena l’irrogazione di misure più severe. L’ammonizione fatta dal Giudice ha, quindi, una importante funzione preventiva e di deterrente psicologico.

In base al danno che risulterà dalle violazioni compiute, il Giudice potrà stabilire se procedere con la sola ammonizione o addirittura definire un risarcimento danni sia nei confronti del genitore che procede che nei confronti dei figli, lesi nel loro diritto ad una sana bigenitorialità.

Quando s’impedisce o si ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore, infatti, si va a ledere un diritto personale costituzionalmente garantito, che può dare luogo a danni risarcibili, si pensi, per esempio, al dolore di un genitore che viene escluso dalla vita del suo bambino. Naturalmente, perché il risarcimento venga riconosciuto è necessario dimostrare che non siano stati rispettati gli accordi, in particolare che sia stato commesso un grave inadempimento, ripetuto in modo sistematico e consapevole dall’altro genitore. In linea di massima, quindi, non sarà rilevante se in qualche occasione venisse spostato il giorno di visita o annullato, perché dovrà essere provata una situazione di una certa serietà e gravità, e che non sia altrimenti giustificabile.

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