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Unione civile e matrimonio: uguaglianze e differenze

La legge che regolamenta l’unione civile ha stabilito che molti diritti tipici del matrimonio siano previsti anche per l’unione tra persone dello stesso sesso. Esistono molte uguaglianze ed alcune differenze tra i due istituti. Vediamo di riassumere i punti più importanti della Legge Cirinnà sul punto per fare chiarezza anche alle luce delle polemiche sorte negli ultimi mesi.

Uguaglianze

Moltissimi sono i punti di contatto tra unione civile e matrimonio, tanto che molti hanno inteso la normativa sulla unione civile come un vero e proprio matrimonio per coppie omosessuali. L’unione civile tuttavia si rivolge esclusivamente a persone dello stesso sesso mentre il matrimonio esclusivamente a persone eterosessuali.

Vi è una sostanziale equiparazione tra unione civile e matrimonio, ad esempio:

per i diritti (in caso di malattia o di ricovero, i partner hanno reciproco diritto di visita, di assistenza, nonché di di accesso alle informazioni personali ecc.);

per gli obblighi (obbligo reciproco di assistenza morale e materiale; obbligo per entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia; obbligo di coabitazione; obbligo di concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare e di fissare la residenza comune ecc.);

nei rapporti patrimoniali (comunione dei beni come regime patrimoniale ordinario con possibilità di optare per la separazione dei beni, per la comunione convenzionale o per la costituzione di un fondo patrimoniale; diritto al mantenimento; anche nelle successioni essendo, tra le altre, il partner superstite erede legittimo necessario quindi succede al partner anche in assenza di testamento e, per legge, ha diritto ad una quota dell’eredità di quest’ultimo. Ha diritto alla quota di legittima, che non può essere lesa, del partner defunto, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento; diritto al TFR e alla pensione di reversibilità ecc.);

nei rapporti con la pubblica amministrazione (diritto di visita in ospedale e in carcere; diritto a designarsi a vicenda per prendere decisioni in caso di malattia o in caso di morte, per esempio sulla donazione degli organi o per i funerali; trattamenti fiscali, assicurativi, graduatorie per alloggi e accesso ai servizi, assegni familiari, congedi lavorativi, aspettative, trasferimenti, welfare, ecc.);

nei rapporti privati (contratti di lavoro, di locazione, privacy ecc.);

nel risarcimento del danno in caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito (es. incidente stradale ecc.);

I medesimi diritti sono previsti anche per lo straniero che è unito civilmente a un altro straniero regolarmente residente in Italia, o a cittadino italiano (diritto al permesso di soggiorno; ricongiungimento familiare; carta di soggiorno per familiari di cittadini EU; richiesta della cittadinanza italiana ecc. il tutto secondo la normativa vigente).

Differenze

Tra unione civile e matrimonio vi sono anche alcune differenze, ad esempio:

Il matrimonio è costituito da una coppia di persone di sesso diverso e quindi da una coppia eterosessuale mentre l’unione civile da una coppia di persone di identico sesso e quindi da una coppia omosessuale.

Nell’unione civile, a differenza che nel matrimonio, non sono necessarie le pubblicazioni in Comune.

Le coppie omosessuali non possono unirsi civilmente se uno o entrambi siano minorenni ossia se non hanno compiuto 18 anni, mentre nelle coppie eterosessuali il minore che abbia compiuto i 16 anni può essere autorizzato dal Giudice a contrarre matrimonio, in genere se la donna è in stato di gravidanza.

Mentre nel matrimonio è previsto l’obbligo di fedeltà tra i coniugi, nell’unione civile non è previsto tale obbligo tra i partner.

Nell’unione civile, per ottenere lo scioglimento è necessario che siano trascorsi 3 mesi dalla dichiarazione – fatta all’Ufficiale dello stato civile da entrambi i partner, o anche da uno solo – di voler sciogliere l’unione. Lo scioglimento non avviene automaticamente ma per ottenere lo scioglimento dell’unione civile si dovrà, alternativamente, decidere se procedere con:

1) un ricorso congiunto al Tribunale (in caso di accordo già raggiunto da entrambi partner) oppure un ricorso giudiziale al Tribunale (in caso di disaccordo);

2) una negoziazione assistita con due avvocati (generalmente per essere aiutati a trovare un accordo);

3) un accordo sottoscritto davanti al Sindaco (Ufficiale di stato civile), con l’assistenza facoltativa di un avvocato, e a condizione però che non ci siano figli minorenni, o maggiorenni incapaci o portatori di un grave handicap, o economicamente non autosufficienti (salvo che non si tratti di figli di uno solo dei due partner).

Nel matrimonio, per ottenere il divorzio è necessario che siano trascorsi 6 mesi dalla separazione consensuale [o dalla negoziazione assistita con due avvocati o dall’accordo sottoscritto davanti al Sindaco (Ufficiale di stato civile)] o 12 mesi dalla separazione giudiziale.

Per chi è sposato esiste apposita normativa che consente l’adozione, ovviamente in presenza di determinate condizioni.

La legge sulla unione civile ha, invece, espressamente voluto tenere fuori il tema della filiazione: dall’adozione del figlio del partner (stepchild adoption), all’adozione legittimante (nazionale ed internazionale), alle altre modalità di procreazione medicalmente assistita.

Pur se se è stato espressamente previsto che all’unione civile non si applicano le norme sull’adozione e sull’affidamento dei minori, e quindi non viene riconosciuto, ad esempio, il diritto di poter adottare il figlio del partner (stepchild adoption), è stabilito che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni, pertanto sarà possibile chiedere al Tribunale di valutare il singolo caso concreto per verificare – nel primario interesse del figlio – se ci sono, o meno, i presupposti per l’adottabilità del figlio del partner.

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