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Negoziazione assistita: rivoluzione in tema di separazione e divorzio se c’è accordo tra i coniugi

Una rivoluzione epocale: l’introduzione della negoziazione assistita permette ai coniugi che sono d’accordo di ottenere la separazione e il divorzio fuori dalle aule dei Tribunali.

La coppia che decide di separarsi o divorziare in maniera consensuale oggi ha a disposizione due nuove opzioni alternative a quella giudiziale: la negoziazione assistita con l’intervento degli avvocati o la dichiarazione davanti a un Ufficiale di Stato Civile, come ad esempio il Sindaco.

Entrambe le procedure evitano alla coppia di doversi recare in Tribunale e permettono di ridurre i tempi rispetto all’iter giudiziario.

La negoziazione assistita

 

La negoziazione assistita consiste in un accordo sottoscritto dai coniugi (la cosiddetta convenzione di negoziazione) tramite il quale la coppia che vuole separarsi o divorziare, assistita dai rispettivi avvocati, si può accordare sia sulle questioni patrimoniali (come ad esempio l’utilizzo della casa familiare o l’assegno di mantenimento) sia su quelle relative all’affidamento dei figli.

Una volta predisposta la convenzione, gli avvocati devono autenticare le firme, depositare il documento presso la Procura della Repubblica e attendere il nulla osta (o l’autorizzazione) del Procuratore.

La dichiarazione all’ufficiale di stato civile

 

In alternativa i coniugi possono decidere di dichiarare la volontà di separarsi o divorziare in presenza dell’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di uno dei due o del comune in cui è iscritto l’atto di matrimonio.

Questa seconda opzione può essere intrapresa anche senza ricorrere all’assistenza di un avvocato. Ci sono però due limitazioni da prendere in considerazione: la dichiarazione può essere scelta soltanto dalle coppie che non hanno figli minori, non autosufficienti o portatori di handicap e non prevede la possibilità di inserire nell’accordo disposizioni patrimoniali, come ad esempio l’assegno di mantenimento in unica soluzione o il trasferimento di beni immobili.

È permessa, invece, la pattuizione relativa all’assegno di mantenimento mensile in favore del coniuge.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’11 novembre 2014, da allora, però, sono iniziati alcuni problemi gestionali: da un lato le procure non erano pronte a gestire gli elevanti volumi di negoziazioni che sono state presentate e, dall’altro, anche i Comuni hanno avuto la difficoltà nell’attrezzare gli uffici preposti a raccogliere le dichiarazioni dei separandi e divorziandi. Si sono creati, quindi, ritardi e attese nelle evasioni delle procedure quasi più lunghi di quelli previsti per la fissazione delle udienze in Tribunale.

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