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Quali sono le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile

Separazione e divorzio: prevalenza dell’affidamento condiviso dei figli | Conflittualità mamma e papà

Dopo la separazione o il divorzio dei genitori il Tribunale tende a pronunciare con prevalenza l’affidamento condiviso dei figli anche se mamme e papà vivono un rapporto di forte conflittualità.

Quando il Tribunale deve decidere sulla sorte dei figli minorenni nel momento in cui la loro famigli a si disgrega, infatti, è tenuto a prendere provvedimenti che devono soddisfare un requisito fondamentale: preservare il loro interesse e il loro diritto alla bigenitorialità. Il giudice deve cioè assicurare ai figli la possibilità di crescere in un ambiente sereno, conservando rapporti significativi con entrambi i genitori anche dopo che il loro matrimonio o la loro unione sono terminati. È per questa ragione che la normativa pone in una posizione di privilegio l’affidamento condiviso.

Differenza tra affidamento e collocazione

 

Nel linguaggio comune, i concetti di “affidamento” e “collocazione” vengono confusi e spesso utilizzati impropriamente. In realtà tra i due termini vi è una sostanziale differenza.

Affidamento significa individuare il genitore che debba esercitare la responsabilità sui figli, prendendo sia le decisioni quotidiane che quelle di primario interesse per loro, con un coinvolgimento esclusivo del genitore nella vita del bambino ed un obbligo di educazione del figlio seguendo la sua crescita psicofisica.

Viceversa, la collocazione identifica unicamente il genitore con cui il figlio vive prevalentemente.

Negli ultimi anni i Giudici si esprimo con una prevalenza netta in favore di un affidamento condiviso dei figli con la collocazione presso uno dei due genitori, che, statisticamente, è più spesso la madre. Ciò significa che i figli continuano solitamente a vivere nella casa familiare con il genitore collocatario e che l’altro avrà il diritto e il dovere di collaborare alla loro educazione, dividendo con l’ex le responsabilità e gli obblighi della loro formazione, contribuendo al mantenimento ma anche alle scelte inerenti alla loro vite.

Le condizioni per l’affidamento condiviso

L’affidamento condiviso si caratterizza, quindi, non per l’esatta suddivisione dei tempi che il minore trascorre con l’uno o con l’altro genitore, ma per la condivisione delle scelte educative e formative e per la pari partecipazione comune alla vita del figlio. Lo scopo infatti è responsabilizzare i genitori nella tutela dei minori coinvolti.

Solo se l’affidamento a uno dei due genitori può danneggiare in modo concreto ed effettivo il figlio, l’opzione che verrà perseguita sarà quella dell’affido esclusivo all’altro genitore.

Si tratta però di casi estremi. Per fare solo alcuni esempi dovrebbe verificarsi una grave conflittualità tra minore e genitore o una situazione di maltrattamento del bambino o tossicodipendenza del papà o della mamma. La semplice conflittualità tra coniugi, invece, non costituisce motivo sufficiente per impedire l’affidamento condiviso. D’altronde, due persone possono decidere in qualsiasi momento di porre fine alla loro unione e ricominciare da zero, ma due genitori non dovrebbero mai sottrarsi ai loro doveri nei confronti dei figli.

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