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Divorzio congiunto dei coniugi (marito e moglie): tempi e procedura

Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati

Il divorzio congiunto di due coniugi (anzi più correttamente il divorzio su domanda congiunta) è una tipologia di scioglimento del matrimonio che prevede una procedura semplificata e tempi di svolgimento brevi.

Cos’è il divorzio su domanda congiunta?

Il divorzio su domanda congiunta (anche gergalmente detto divorzio consensuale o divorzio congiunto) è il procedimento con il quale due coniugi decidono di comune accordo di sciogliere il matrimonio dopo aver raggiunto l’accordo sulle condizioni da applicare, in particolare sull’affidamento ed il mantenimento della prole ma anche su tutte le eventuali controversie economiche e a suddivisione degli beni comuni, laddove rimasti dopo la separazione.

Il divorzio consensuale è molto più vantaggioso di quello giudiziale perché è più veloce ed economico ed inoltre permette ai coniugi di regolare le questioni personali e patrimoniali in modo personalizzato e connesso alle proprie esigenze. In particolare marito e moglie potranno decidere come determinare il contributo al mantenimento del coniuge più debole, o deli figli, l’assegnazione della casa familiare e la suddivisione dei beni comuni (conti correnti, titoli, azioni, obbligazioni, immobili, beni di vario genere) se ancora presenti dopo la separazione.

Come funziona il divorzio congiunto e quanto dura

La procedura di divorzio congiunto in Tribunale, che di solito è quello dell’ultima residenza comune dei coniugi, si inizia con il deposito di un ricorso, da parte di un Avvocato, che deve contenere l’indicazione necessaria del motivo per il quale si chiede lo scioglimento del matrimonio. In caso di precedente separazione legale devono trascorrere almeno 6 mesi dall’omologa della separazione consensuale e 1 anno dall’autorizzazione a vivere separati emessa dal Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.

La durata è variabile a seconda della curia prescelta e del numero di cause gestite da ciascun ufficio giudiziario. Tendenzialmente è prevista la fissazione dell’udienza di comparizione personale in un tempo che va da uno a quattro mesi rispetto al deposito del ricorso. Durante l’udienza dinanzi al Collegio, composto di norma da 3 giudici, i coniugi esprimono la volontà di divorziale e danno l’assenso alle condizioni personali e patrimoniali scritte a verbale.

Successivamente verrà emessa una sentenza che riporta le concordate condizioni che sono state esaminate e approvate dal Tribunale e dal Pubblico Ministero. A questo punto il matrimonio risulta definitivamente sciolto con relativa trascrizione sui registri dello stato civile.

Se si sceglie la negoziazione assistita si procede con la scrittura dell’accordo presso lo Studio dell’Avvocato e si completa il procedimento dopo circa venti giorni, comprensivi della trascrizione sui registri del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

Per quanto riguarda la procedura dinanzi all’Ufficiale di stato civile la tempistica varia a seconda del Comune di residenza, in merito, quindi, sarà necessario contattare gli uffici preposti.

Anche in caso di ricorso su domanda congiunta è sempre consigliabile farsi assistere da un legale che abbia l’esperienza necessaria per accompagnare la coppia durante il percorso che porta al divorzio a partire dagli incontri tra i coniugi per individuare la situazione economica e reddituale fino all’assistenza durante la procedura dinanzi al Tribunale o a quella di negoziazione.

A seconda delle esigenze di ciascun nucleo familiare potrebbe essere utile che l’Avvocato sia coadiuvato da collaboratori, quali psicologi, psicoterapeuti (anche infantili) o mediatori, commercialisti e notai che abbiano un’esperienza che permetta di garantire assistenza anche nel caso in cui il divorzio abbia profili internazionali.

Quale documentazione occorre per iniziare il divorzio congiunto

– Atto integrale di matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio (nota bene: l’estratto per riassunto o il certificato semplice di matrimonio non sono accettati);

– copia autentica (ossia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del Tribunale dove è avvenuta la separazione) del verbale di separazione consensuale omologato o della sentenza di separazione. In caso di negoziazione assistita o separazione conclusa dinanzi all’Ufficiale di stato civile copia dei relativi atti.

– Certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;

– Copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;

– Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.

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