Quali sono le cause impeditive per la costituzione dell’unione civile
Anche per la costituzione dell’unione civile esistono delle cause impeditive, cioè che vietano la celebrazione dell’unione alla coppia omosessuale. Sono cause impeditive per la costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso:
– il non avere uno o entrambi compiuto gli anni 18;
– la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di altra unione civile tra persone dello stesso sesso. Del resto anche se immaginiamo per un momento cosa accade nel matrimonio, sappiamo che non è possibile sposarsi se prima non si è ottenuto il divorzio ossia non si è tornati liberi di stato;
– rapporti di affinità (l’affinità è il vincolo fra un partner ed i parenti dell’altro partner) o di parentela tra le parti. Per fare alcuni esempi, non è possibile – salvo circoscritti e limitatissimi casi in cui è possibile ottenere dal Tribunale la dispensa – costituire una unione civile con gli ascendenti e i discendenti in linea retta; i fratelli e le sorelle germani; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado;
– l’interdizione di una delle parti per infermità mentale;
– la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
La procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa fino a quando non è pronunciata la sentenza di proscioglimento.
L’esistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile e comunque tra le cause di nullità operano anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.