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assegno di mantenimento

Fallimento del marito dopo la separazione: tutele per l’assegno di mantenimento della moglie

Quando, dopo la separazione, interviene il fallimento del marito obbligato a versare l’assegno di mantenimento alla moglie, per questa esistono tutele limitate.

In questo periodo post crisi economica potrà accadere spesso che un soggetto tenuto al pagamento di somme a titolo di mantenimento non possa rispettare tali pattuizioni per evidenti difficoltà economiche. In taluni casi queste difficoltà economiche possono diventare talmente croniche da sfociare in un fallimento.

Mensilità non pagate prima della pronuncia del fallimento

Nel caso in cui il marito avesse smesso di pagare l’assegno prima della pronuncia del fallimento, la moglie potrebbe insinuarsi al passivo per il credito relativo alle mensilità già scadute.

Gli ultimi tre mesi, tra l’altro, entrano a far parte dei crediti privilegiati cioè quei crediti che possono essere soddisfatti prima degli altri.

Mensilità non pagate successivamente al fallimento

Le mensilità successive alla pronuncia di fallimento non rientrano nella massa fallimentare quindi non trovano tutela fino al termine della procedura di liquidazione e rischiano, pertanto, di non essere mai ricevute dalla moglie.

La moglie in questo caso ha due possibilità per tentare di ricevere un sostegno economico.

Se il marito continua a percepire redditi da lavoro può chiedere al Giudice delegato di ricevere una parte della somma destinata al mantenimento del fallito.

Possibili rimedi per la moglie

La moglie, in ogni caso, ha diritto di chiedere al Giudice delegato per il fallimento del marito di ricevere un sussidio alimentare, dimostrando di non avere il necessario per provvedere ai suoi bisogni primari.

Le possibilità che questa richiesta trovi buon fine possono dipendere, anche, dall’eventuale attività lavorativa svolta dal marito e dall’entità dei beni personali rimastigli.

È opportuno precisare che:

  • se il marito è socio di una società per azioni o di una società di capitali, il fallimento di questa società sarebbe relativamente preoccupante per la moglie in quanto non andrebbe a toccare il patrimonio personale del marito che, pertanto, avrebbe maggiori possibilità di continuare a pagare l’assegno ed un’interruzione dei pagamenti dell’assegno di mantenimento dovuta al fallimento potrebbe essere facilmente smentita.

  • se il marito fosse titolare di una piccola impresa individuale o socio di una società di persone (snc, sas ecc.) o, ancora, lavoratore dipendente il fallimento sarebbe più preoccupante dato che coinvolgerebbe anche il patrimonio personale.

Cosa succede all’assegno di mantenimento in favore dei figli

L’assegno di mantenimento in favore dei figli segue la stessa disciplina di quello in favore del coniuge ad eccezione di una maggiore facilità di ottenere il sussidio alimentare in caso di bisogno della prole minorenne.

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