• ITA
  • ENG
  • ITA ITA ITA it
  • ENG ENG ENG en
Studio Legale Marzorati
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Attività
    • Separazione
    • Divorzio
    • Famiglia di fatto convivenza more uxorio
    • Unioni civili e LGBT
    • Successioni eredità donazioni
    • Malasanità ed errore medico
    • Consumatori
    • Risarcimento Danni
    • Sinistri stradali, ferroviari, navali e aere
    • Assicuativo
    • Telefonia Internet e TLC
    • Turismo e vacanza rovinata
    • Locazione condominio immobiliare
    • Diritto Commerciale e Societario
    • Contrattualistica
    • Bancario e finanziario
    • Monetica, strumenti di pagamento elettronico e credito al consumo
    • Contenzioso e ADR
  • Professionisti
  • Articoli
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu Menu
  • Home
  • Lo Studio
    • Avv. Mario Marzorati
    • Avv. Andrea Marzorati
    • Il Team
  • Aree di Attività
    • Separazione
    • Divorzio
    • Famiglia di fatto convivenza more uxorio
    • Unioni civili e LGBT
    • Successioni eredità donazioni
    • Malasanità ed errore medico
    • Consumatori
    • Risarcimento Danni
    • Sinistri stradali, ferroviari, navali e aere
    • Assicuativo
    • Telefonia Internet e TLC
    • Turismo e vacanza rovinata
    • Locazione condominio immobiliare
    • Diritto Commerciale e Societario
    • Contrattualistica
    • Bancario e finanziario
    • Monetica, strumenti di pagamento elettronico e credito al consumo
    • Contenzioso e ADR
  • Professionisti
  • Articoli
  • Contatti
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • ITA
  • ENG

Se separarsi di comune accordo è impossibile

Quando ci troviamo in un matrimonio in crisi, breve o lungo che sia, cercare di tenere insieme i pezzi a volte non basta e arriviamo davanti alla prospettiva della separazione. Sempre più frequenti discussioni, scatenate da motivazioni futili, creano un clima familiare di conflittualità perenne che non pesa solo sui coniugi ma anche sui figli, vittime non colpevoli dei diverbi tra adulti.

Sarebbe ipocrita non dire che in certi casi sono le questioni pratiche o economiche a frenare la decisione finale. Pensiamo ad una moglie, casalinga, dipendente economicamente dal marito: non potremmo non comprendere i timori che potrebbe provare all’idea di perdere la sicurezza economica sua e dei bambini, sapendo che il marito ostacolerebbe in ogni modo la separazione e, con probabilità, cercherebbe di farle cambiare idea minacciando di non passarle più alcun denaro.

Quando, però, superiamo i dubbi e le perplessità ma ci rendiamo conto che un accordo con il coniuge non è possibile, bisogna andare avanti con una procedura giudiziale.

Il procedimento di separazione giudiziale

Una volta depositato il ricorso, nel quale deve essere indicata l’eventuale presenza di figli, marito e moglie, con i rispettivi legali, devono presentarsi in udienza davanti al Presidente del Tribunale. Il Presidente tenterà una conciliazione e, se fallisce, ascolterà entrambi i coniugi e prenderà i provvedimenti provvisori e urgenti che regolano la situazione fino alla sentenza di separazione stabilendo, per esempio, l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale attribuzione dell’assegno di mantenimento al coniuge e ai figli. A quel punto inizierà l’iter giudiziario, che prevede tempi potenzialmente lunghi. Nonostante le lentezze della Giustizia, i provvedimenti presi del Presidente del Tribunale sono immediatamente esecutivi, quindi, l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge, ad esempio, decorre immediatamente.

I provvedimenti possono essere reclamati dinanzi alla Corte d’Appello per errori di valutazione commessi dal Presidente del Tribunale, ma nel frattempo continuano ad essere validi ed efficaci.

Possiamo affermare, quindi, che la moglie potrà agire con relativa tranquillità perché anche se teme un lungo iter processuale per ottenere la separazione, e si trova in condizione di totale dipendenza economica dal marito, può confidare sui provvedimenti provvisori e urgenti emessi alla prima udienza e validi immediatamente.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_88679862_M.jpg 1123 1691 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:18Se separarsi di comune accordo è impossibile

Le divergenze sull’educazione dei figli che fanno separare

In caso d’intollerabilità della convivenza coniugale, uno dei coniugi può ottenere la separazione personale che può essere chiesta anche se ci sono divergenze che possono causare pregiudizio all’educazione dei figli.

Immaginiamo che marito e moglie non riescano a trovare un accordo sull’idea che il figlio, ancora minorenne, possa frequentare un’accademia militare in un Paese straniero. Le opinioni divergono a tal punto che le liti, la tensione e la conflittualità – anche non verbale – finiscono per aprire una frattura insanabile nella coppia. Marito e moglie si ritrovano così a vivere da separati in casa: limitano il dialogo alle comunicazioni di servizio, dormono in letti separati, cercano di evitarsi una volta rientrati dopo il lavoro, trascorrono il loro tempo libero in maniera indipendente l’uno dall’altra. In una situazione simile, entrambi potrebbero poco a poco maturare la decisione di separarsi.

Il pregiudizio all’educazione dei figli

E’ bene precisare che la scelta di porre fine alla convivenza matrimoniale deve sempre essere ricercata all’interno della coppia. Ne consegue che, se una decisione in particolare viene ritenuta da uno dei due coniugi pregiudizievole per i figli, questa può essere considerata talmente grave da farli decidere a lasciarsi.

D’altra parte, è anche vero che l’incomunicabilità dovuta alla netta presa di posizione dei coniugi finirebbe per generare un clima realmente invivibile e, dunque, contribuirebbe a creare quell’intollerabilità della convivenza coniugale che, com’è già stato rilevato, rappresenta di per sé causa di separazione.

Nel caso in cui i due coniugi continuino a non trovare accordo sulle scelte relative ai figli ed alla loro educazione, ma ciò non contribuisce a rendere la convivenza insostenibile, sarà possibile ricorrere al Giudice non per separarsi, ma per fargli prendere provvedimenti che prevedano la decisione migliore nell’interesse dei figli fino anche la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_92423881_M.jpg 1124 1690 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17Le divergenze sull’educazione dei figli che fanno separare

Mi ha tradito, mi separo!

La scoperta peggiore che rompe la coppia: il tradimento, che arriva come un uragano a spazzare via la serenità coniugale. Chi viene tradito soffre perché sente la mancanza di rispetto dell’altro, perché si vede messo in secondo piano e perché ogni promessa, sotto questa prospettiva, suona come una menzogna.

Teniamo presente, però, che il tradimento può non essere esclusivamente fisico, anche nel caso in cui non venga consumato oppure se il coniuge lasci intendere l’esistenza di relazioni extraconiugali, magari solo fittizie, viola la fedeltà. Pensiamo a chi si vanta con gli amici di avventure immaginarie o a chi pubblica su Facebook foto in atteggiamenti equivoci, magari con commenti allusivi.

L’infedeltà come causa di addebito della separazione

 Accecati dal rancore e dal dolore, talvolta siamo portati a spingerci verso il desiderio di vendetta, cercando di avere la nostra rivincita davanti al Giudice. E’ bene sapere, però, che non sempre il tradimento può avere rilievi giuridici tali da portare all’addebito della separazione.

Se è vero che l’infedeltà rappresenta la violazione di un obbligo coniugale, il tradimento può essere addebitato al coniuge fedifrago solo se è effettivamente l’unica causa scatenante della crisi coniugale e della rottura cui deriva la volontà di separarsi. In altri termini, deve essere l’unica causa che provi l’intollerabilità della convivenza e la fine della comunione spirituale. Quando la crisi è provocata da un insieme di altri fattori (ad esempio l’incompatibilità caratteriale o semplicemente la fine dell’amore), difficilmente sarà possibile riconoscere la separazione con addebito anche davanti ad un tradimento.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_69001807_M.jpg 1184 1605 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17Mi ha tradito, mi separo!

Non ti sopporto più! Quando la convivenza coniugale diventa intollerabile

Durante la convivenza coniugale, periodi felici si alternano più o meno fisiologicamente a fasi più critiche, in cui i due coniugi si allontanano e i loro rapporti si raffreddano. Si tratta di cicli inevitabili, che tutte le coppie, prima o poi, sono destinate ad affrontare. Ma quando il periodo di crisi sembra non giungere a una fine, è probabile che le cause siano da individuarsi altrove, in elementi ben più profondi e radicati.

L’intollerabilità della convivenza

Può accadere che per motivi di lavoro la moglie sia obbligata a trascorrere lunghi e frequenti periodi fuori casa. Il marito, dopo anni trascorsi in questa condizione, stanco di aver perso la dimensione più quotidiana del rapporto, potrebbe decidere di mettere fine all’unione. Benché sentimentalmente difficile, il peso di un matrimonio che non lo rende più felice lo porta a scegliere la via della separazione.

La moglie, convinta che questo non rappresenti un motivo sufficiente per mettere fine al loro matrimonio, ne rimane sconvolta, delusa e anche negativamente sorpresa. Per questo cerca di opporsi, sostenendo che la lontananza da casa, cui è stata costretta, non sia una libera scelta, ma una necessità dettata dalla sua attività professionale.

Decidere di separarsi per intollerabilità della convivenza è una delle prime cause che portano alla separazione oltre ad essere un diritto legittimo di ogni coniuge.

Chiunque può chiedere, e ottenere, la separazione personale nel momento in cui viene meno quella comunione spirituale e materiale su cui il matrimonio è fondato. In altre parole, ciascuno dei due coniugi può chiedere la separazione se la convivenza coniugale è divenuta del tutto insostenibile o se è ravvisabile  un grave pregiudizio all’educazione dei figli.

L’intollerabilità della convivenza può essere avvertita anche da uno solo dei coniugi e non dipendere necessariamente da comportamenti che violano i doveri matrimoniali (come l’infedeltà), ma semplicemente ricondursi a fatti che materialmente o moralmente rendano la convivenza impossibile da continuare, come la classica incompatibilità tra caratteri fino ad arrivare a questioni più delicate come maltrattamenti o la decisione unilaterale d’interrompere una gravidanza.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_88612671_M.jpg 1125 1688 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17Non ti sopporto più! Quando la convivenza coniugale diventa intollerabile

L’assegno di divorzio è immutato da anni. Come agire in caso di mancato adeguamento

Poniamo il caso che con il divorzio ottenuto otto anni fa, il Giudice abbia riconosciuto all’ex moglie il diritto a ricevere un assegno di mantenimento mensile. Da allora, il marito ha rispettato ogni scadenza, versandole puntualmente la cifra prevista dalla sentenza di divorzio, senza curarsi dell’adeguamento Istat. E’ bene ricordare che con l’inflazione e il variare del valore della moneta anche l’assegno potrebbe perdere il suo potere d’acquisto. Quindi per tutelare il coniuge beneficiario dell’assegno, è previsto che questo venga aggiornato ogni anno e che il coniuge obbligato paghi la somma “maggiorata” per legge.

Tempi e possibilità di recupero degli adeguamenti

L’ex coniuge che per otto anni ha ricevuto sempre lo stesso assegno di mantenimento può chiedere che le vengano riconosciuti non solo gli arretrati ma anche gli interessi maturati sulle somme non corrisposte. E’ bene tener presente però che il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò significa che, nel caso in cui il marito dovesse rifiutarsi di versare gli arretrati, la moglie non potrà rivalersi sull’ex per l’intero periodo trascorso dalla sentenza di divorzio. Perderà le somme di adeguamento non ricevute (e i relativi interessi) dei primi tre anni.

La prassi per ottenere l’adeguamento dell’assegno mai corrisposto

Se l’ex dovesse fare orecchie da mercante, per chiedere gli arretrati dell’aggiornamento annuale dell’assegno divorzile, oltre gli interessi, il beneficiario dovrà in primo luogo rivolgere una formale diffida, ad esempio una raccomandata, indicando il calcolo esatto degli importi maturati. Se entro i termini previsti dalla diffida nulla avviene, il coniuge che percepisce l’assegno potrà procedere tramite un avvocato alla notifica di un atto di precetto. Qualora anche quest’ultimo venisse ignorato, non resterebbe che procedere con il pignoramento dei beni, del conto corrente, di un quinto dello stipendio o della pensione di chi deve versare l’assegno.

Quindi, in caso di una mancata rivalutazione dell’assegno di mantenimento, esistono delle procedure che permettono il recupero delle somme dovute, ma si dovrà agire tempestivamente tenendo presente il termine di prescrizione quinquennale.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/penna.jpg 532 1440 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17L’assegno di divorzio è immutato da anni. Come agire in caso di mancato adeguamento

L’inflazione aumenta e l’assegno di divorzio si adegua

Con il divorzio le strade dei due coniugi si dividono, spesso definitivamente. Ex marito ed ex moglie tornano a essere liberi di ricostruirsi una nuova vita indipendente l’uno dall’altra.

E’ in questa prospettiva che la moglie, ad esempio, potrebbe decidere di trasferirsi all’estero per rifondare lì le basi del suo futuro. Avendo ottenuto un assegno di mantenimento, teme però che questo, nel Paese verso cui è diretta, non sia più sufficiente a garantirle lo stile di vita che conduceva in Italia, a causa di un’inflazione ben più alta. In altre parole, il potere d’acquisto dell’assegno riconosciutole verrebbe, nel tempo, notevolmente ridotto.

La rivalutazione in base agli indici Istat

In Italia è previsto che gli assegni di mantenimento vengano annualmente aggiornati in base agli indici Istat. Si tratta di un adeguamento automatico e obbligatorio, che è sempre dovuto anche se il giudice non l’ha espresso nella sentenza in maniera esplicita. La rivalutazione mira a preservare il potere d’acquisto della somma stabilita in sede di divorzio e  permette di rapportate la misura dell’assegno al costo attuale della vita.

Di fatto, gli Indici ufficiali di svalutazione monetaria rappresentano il criterio minimo di rivalutazione garantito alla parte più debole. Il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno non può sottrarsi al pagamento dell’eventuale adeguamento, salvo casi di evidente iniquità che dovranno però essere opportunamente motivati.

Altri criteri di adeguamento

 Il Giudice può eventualmente tenere in considerazione altri fattori, purché tale adeguamento non risulti inferiore a quello previsto attraverso l’applicazione degli indici Istat. Non è escluso, quindi, che chi decidesse di trasferirsi in un altro Paese, dove c’è un’inflazione maggiore a quella italiana, riesca a ottenere un adeguamento “personalizzato” dell’assegno di mantenimento (percentuale concordata, inflazione del paese estero ecc). Mentre l’adeguamento Istat è per legge, però, una rivalutazione secondo indici diversi dovrebbe essere oggetto di accordo tra i coniugi o di specifica istanza al Giudice del divorzio.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_77780601_M.jpg 1125 1688 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17L’inflazione aumenta e l’assegno di divorzio si adegua

I limiti dell’assegno divorzile una tantum

L’assegno una tantum comporta che il beneficiario non possa più avanzare pretese economiche verso l’ex coniuge ma permette a quest’ultimo di farlo in caso di successive proprie difficoltà.

In sede di divorzio, nell’ottica di risolvere in modo definitivo ogni vicendevole pretesa economica, marito e moglie potrebbero ipotizzare un accordo che preveda il pagamento di un assegno divorzile una tantum reciproco. Agli occhi dei due coniugi questa soluzione potrebbe rappresentare la soluzione migliore per non correre il rischio appena accennato.

Tuttavia, la legge non prevede questa possibilità. La ragione principale è da ricercarsi nel principio su cui è fondato il riconoscimento dell’assegno di mantenimento e cioé la natura assistenziale dello stesso. Affinché venga riconosciuto dal Giudice l’assegno di mantenimento, infatti, è necessario che con il divorzio si venga a creare uno squilibrio economico tra le parti con un coniuge economicamente più forte rispetto all’altro. In uno scenario di questo tipo, e in virtù di un principio di solidarietà che dovrebbe permanere anche in caso di scioglimento del matrimonio, l’assegno verrebbe riconosciuto alla parte più debole della coppia.

Se al contrario si ammettesse la possibilità di ciascun coniuge di chiudere la fase di divorzio con il versamento reciproco di un assegno una tantum, si configurerebbe un caso del tutto anomalo: marito e moglie sarebbero cioè contemporaneamente parte debole e parte forte.

E’ doveroso sottolineare che il Tribunale rigetterebbe la domanda perché vedrebbe un accordo di questo tipo come un negoziato privato in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico, oltre che per il mancato rispetto dei principi che regolano l’assegno di mantenimento.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/tfr-bustapaga-645-scaled.jpg 1310 2560 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17I limiti dell’assegno divorzile una tantum

L’assegno di divorzio dopo una convivenza matrimoniale lampo

Divergenze di opinioni, abitudini inconciliabili, differenze culturali. La convivenza che si instaura durante il matrimonio può portare alla ribalta aspetti del carattere, della personalità o del bagaglio socio-culturale dei due coniugi fino ad allora rimasti in secondo piano.

Può accadere, ad esempio, che marito e moglie, di etnie diverse, si rendano conto di quanto le rispettive influenze culturali e le tradizioni di ciascuno siano incompatibili con la quotidiana gestione della vita di coppia. Senza basi condivise e una comune prospettiva familiare, l’affetto non basta da solo per poter garantire alla relazione un futuro saldo. Dopo soli pochi mesi di vita coniugale, quindi, i due scelgono di separarsi. Ciascuno prende la propria strada e la moglie decide di fare ritorno a casa, nel suo Paese d’origine.

La vita dei due coniugi prosegue così su binari paralleli, distanti l’uno dall’altro, finché il marito non decide di convolare a nozze con una nuova compagna. La separazione però non prevede la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, ragione per cui l’uomo si decide a chiedere il divorzio dalla moglie

Le conseguenze di un matrimonio breve

Benché il matrimonio abbia avuto durata breve, la moglie potrebbe chiedere e ottenere un assegno divorzile. Naturalmente, è indispensabile che vi siano i presupposti per poterlo ricevere. La durata del matrimonio non rappresenta di per sé un criterio per ottenere l’assegno di mantenimento. Piuttosto costituisce un parametro che può influire nella determinazione del suo ammontare.

Dobbiamo, però, porre la dovuta attenzione a due ordini di fattori.

La “reale” durata del matrimonio

Secondo la legge, la durata del matrimonio non si esaurisce con la fine della convivenza coniugale né tantomeno con la pronuncia della separazione. Il matrimonio viene sciolto unicamente dalla sentenza di divorzio. Perciò, fino a quel momento, anche se separati, i due coniugi restano legati dal vincolo matrimoniale. Ai fini del calcolo e del riconoscimento dell’assegno divorzile, quindi, sarà considerato pure il periodo della separazione.

La comunione materiale e spirituale

Il matrimonio prevede la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Se questa comunione nel corso della convivenza coniugale non si verifica, per volontà o colpa del coniuge richiedente l’assegno, la sua richiesta potrebbe essere respinta dal Giudice. Per esempio, il coniuge che non ha voluto consumare il matrimonio molto difficilmente otterrà un assegno di divorzio.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_69001807_M.jpg 1184 1605 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17L’assegno di divorzio dopo una convivenza matrimoniale lampo

Trasferimenti immobiliari al posto dell’assegno una tantum? Una soluzione possibile

Se si dispone di un patrimonio ingente e diversificato e si sta pensando di iniziare un procedimento di divorzio è utile sapere che ci sono alternative all’assegno di mantenimento mensile. La soluzione dell’assegno una tantum ne è un esempio, tramite il quale è possibile “liquidare” i diritti economici del coniuge anche attraverso trasferimenti patrimoniali, come somme di denaro, titoli azionari, beni mobili o immobili.

Se il marito, ad esempio, è proprietario di diverse abitazioni, la moglie potrebbe proporre un accordo che le riconosca il passaggio di proprietà di una o più case al posto dell’assegno di mantenimento. Oltre all’aspetto economico, dietro una scelta di questo tipo potrebbero esserci motivazioni più profonde come un legame affettivo ai luoghi frequentati durante il matrimonio.

La decisione dovrà essere comune e dovrà passare al vaglio del Giudice, ma potrebbe configurarsi come la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Tornando all’esempio, la moglie potrebbe decidere di non volere una dipendenza economica dal marito negli anni a venire, mentre quest’ultimo avrebbe la possibilità di fermare sul nascere qualsiasi eventuale rivendicazione economica futura. Come la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, infatti, anche il trasferimento patrimoniale è un accordo che non prevede revisioni – se si escludono specifiche eccezioni – e a fronte del quale il beneficiario non può più rivalersi sull’ex.

Vantaggi fiscali dei trasferimenti

Un ulteriore vantaggio previsto per i trasferimenti immobiliari che avvengono durante il divorzio è la totale esenzione da tutte le imposte. Marito e moglie quindi saranno dispensati dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori e il beneficiario dell’immobile – la moglie nell’esempio – potrà godere anche delle agevolazioni per la prima casa, se effettivamente l’immobile trasferitole sarà utilizzato come abitazione principale (e purché resti di sua proprietà per almeno 5 anni).

Inoltre, è fondamentale considerare che il passaggio di proprietà dell’immobile, essendo a tutti gli effetti un una tantum, ha carattere definitivo. Ciò significa che alla morte del coniuge che ha acquisito di diritto l’immobile, questo si trasferirà ai suoi eredi e non tornerà più di proprietà del coniuge “originale”.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_92645841_M.jpg 1126 1687 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:17Trasferimenti immobiliari al posto dell’assegno una tantum? Una soluzione possibile

L’assegno una tantum… a rate

Quando vogliamo chiudere ogni rapporto con l’ex coniuge, e abbiamo raggiunto un accordo, versare in un’unica soluzione l’assegno di mantenimento potrebbe essere il modo più rapido per risolvere le questioni economiche. Non sempre però abbiamo a disposizione una somma sufficiente per concordare una quota una tantum.

Immaginiamo per esempio una coppia giovane che, dopo qualche anno di matrimonio, decide di separarsi e infine di divorziare. Il marito, che come dicevamo prima potrebbe non aver immediatamente a disposizione grosse somme di denaro, ha però la prospettiva di aumentare il proprio stipendio in futuro.

In questi casi possiamo valutare la possibilità di rateizzare l’importo. Non si tratta però di un assegno di mantenimento periodico (quindi soggetto ad adeguamenti successivi), ma di un importo fisso immodificabile nel tempo. In altre parole, la moglie non potrà chiedere in futuro che la rata pattuita precedentemente venga aumentata.

Pagare la rata del mutuo

Un’alternativa che possiamo scegliere, invece di versare l’importo all’ex coniuge tutto in una volta, èiquella di cedergli un immobile, ad esempio la casa familiare, e provvedere al pagamento delle eventuali rate del mutuo fino al saldo completo con la banca. Un accorgimento importante è quello di fare attenzione al costo totale del mutuo: un tasso fisso, infatti, consentirebbe di sapere fin da subito il totale dovuto, un tasso variabile no, per questo nelle condizioni di divorzio si potrebbe concordare l’importo massimo che verrà versato.

In ogni caso, anche versare la rata del mutuo ci permette di mantenere tutti i vantaggi di un assegno liquidato in un’unica soluzione. Proprio per questo però non si tratta di un accordo modificabile. La nota dolente è che, a differenza di un assegno di mantenimento, se l’ex coniuge dovesse risposarsi, avremo comunque l’obbligo di versare la rata fino alla completa estinzione del debito con la banca.

In definitiva, anche se non abbiamo a disposizione una somma sufficiente per versare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione, è ugualmente possibile valutare questa possibilità. Ricordiamo, però, che si tratta di una decisione che va concordata tra i coniugi e approvata dal Tribunale.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Fotolia_88731818_M.jpg 1125 1688 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:15L’assegno una tantum… a rate

Pro e contro dell’assegno divorzile una tantum

È innegabile che l’assegno divorzile una tantum rappresenti in prima battuta un esborso economico di un certo peso. Presuppone che ci sia una discreta liquidità, magari accumulata nel corso di diversi anni di lavoro. Tuttavia, quest’ipotesi potrebbe rivelarsi la più adatta in determinate circostanze.

Si consideri il caso in cui lei è un’imprenditrice di successo che sta meditando di espandere il suo business. Il marito, al contrario, si è sempre dimostrato poco concreto nella ricerca di un posto di lavoro al punto da non essere stato in grado di costruirsi nel tempo una discreta posizione economica. Durante il matrimonio ha sempre vissuto di rendita, grazie alla presenza e al supporto della moglie. All’atto del divorzio, l’ex moglie potrebbe temere che la corresponsione di un assegno periodico possa essere rischiosa. In futuro, infatti, il marito potrebbe chiedere degli aumenti, magari per approfittare dei successi professionali della ex o, se dovesse subire una diminuzione, dei propri redditi.

Una Tantum, differenze

A differenza dell’assegno periodico, quello una tantum sottrae automaticamente il coniuge che l’ha versato da eventuali domande di revisione. Il beneficiario, quindi – nel caso in analisi, il marito – non potrà un giorno avanzare nuove richieste economiche o modificare gli accordi raggiunti. Di fatto non potrà più richiedere alcuna somma ulteriore oltre a quella già ricevuta. Non solo: perderà anche il diritto alla sua quota di TFR, alla pensione di reversibilità e – in caso di morte – all’eventuale assegno a carico dell’eredità, unica eccezione sarebbe l’assegno alimentare.

D’altra parte, il coniuge beneficiario dell’assegno potrà incassare immediatamente una somma cospicua di denaro o altri trasferimenti patrimoniali, e nessuna vicenda personale potrà influire sull’accordo raggiunto. L’ex marito potrà insomma intraprendere una nuova convivenza o decidere di convolare a nozze con una nuova donna, senza che queste decisioni influiscano in alcun modo sulla somma già ricevuta.

Un profilo di attenzione relativo all’assegno una tantum riguarda la modificabilità da parte dell’obbligato. Se è vero infatti che questo non è revisionabile da parte del beneficiario, lo è invece per l’obbligato. Nel caso di un peggioramento delle sue condizioni economiche, infatti, il coniuge che ha versato l’assegno potrebbe richiedere una modifica delle condizioni di divorzio e reclamare a sua volta un assegno di mantenimento. È un aspetto che spesso viene trascurato, ma che è invece bene conoscere.

 Ciò che invece è del tutto precluso al coniuge che versa l’assegno una tantum è la possibilità di dedurlo dal reddito: quest’opzione resta valida solo e unicamente per gli assegni periodici. Complessivamente, quindi, quella dell’assegno una tantum rappresenta la soluzione più conveniente per il coniuge che dispone di una discreta somma di denaro perchè se nel breve termine rappresenta una spesa significativa, a lungo termine consente di evitare ogni possibile “rivendicazione” economica da parte dell’ex.

Si tratta in ogni caso di una scelta che deve essere concordata dai due coniugi e che deve sempre passare al vaglio del Giudice, il cui compito sarà stabilire se l’ammontare dell’assegno sia equo

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/tfr-bustapaga-645-scaled.jpg 1310 2560 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:14Pro e contro dell’assegno divorzile una tantum

Le valutazioni del giudice sull’assegno di mantenimento

Con il divorzio, uno dei due coniugi potrebbe significativamente peggiorare le sue condizioni economiche. E’ proprio per tutelare la parte della coppia che viene colpita più pesantemente dal divorzio che il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Il presupposto per ottenerlo è che il coniuge richiedente non abbia i mezzi necessari per poter avere un tenore di vita adeguato a quello goduto durante il matrimonio, né deve avere la possibilità di procurarsi quei mezzi per ragioni oggettive, concrete e dimostrabili (età avanzata, malattia psico-fisica inconciliabile con l’attività lavorativa, necessità di occuparsi dei figli a tempo pieno ecc.). Le motivazioni che impediscono al coniuge di non poter provvedere autonomamente ai mezzi di sostentamento devono quindi essere verificabili.

La moglie che, ad esempio, divorziasse a 50/60 anni e che durante la vita coniugale avesse abbandonato il proprio percorso professionale per seguire la famiglia potrebbe avere diritto all’assegno di divorzio, in funzione dell’età avanzata e dell’abbondante tempo trascorso inoccupata.

L’assegno divorzile e le valutazioni del Giudice

E’ bene sottolineare che l’attribuzione dell’assegno non è un automatismo. Il coniuge che a causa del divorzio vedesse ridotte le sue entrate economiche non può, né deve, dare per scontato il riconoscimento di un assegno di mantenimento. Se è in età da lavoro e non vi sono ragioni fisiche, psicologiche o d’altra natura che impediscano lo svolgimento di una professione, il coniuge dovrà provvedere in modo autonomo al reperimento delle risorse per il suo mantenimento. Sarebbe opportuno quindi che chi ne faccia richiesta non si autoconvinca di poter vivere a spese dell’ex.

In caso di disoccupazione, ad esempio, il Giudice che deve valutare se il coniuge richiedente ha diritto all’assegno analizzerà la situazione nel suo contesto. Il coniuge a questo punto potrebbe dover dimostrare di essere alla ricerca di un lavoro ed essersi, ad esempio, iscritto alle liste di collocamento.

L’importanza del fattore socio-economico

Occorre però precisare che, nella sua valutazione, il Giudice dovrà tener conto anche di altri fattori, oltre alla capacità materiale di provvedere ai mezzi per il proprio sostentamento. Dovrà considerare la tipologia di lavoro del coniuge richiedente l’assegno. La moglie che, ad esempio, svolge impieghi saltuari potrebbe vedersi riconosciuto il diritto a un assegno di mantenimento proprio a causa del carattere precario di quell’attività.

Un ulteriore decisivo elemento è rappresentato dalle condizioni socio-economiche della coppia durante la vita coniugale. La possibilità di lavorare del coniuge richiedente deve essere collocata all’interno di una valutazione che consideri anche lo status sociale dei coniugi. Ad esempio, la moglie che durante il matrimonio ha goduto di una condotta di vita elevata grazie alla condizione agiata del marito, potrebbe ottenere un assegno divorzile perché non potrebbe essere costretta a svolgere un’attività lavorativa non consona al trascorso della coppia.

L’assegno di mantenimento ha quindi assunto una concezione “composita” per la determinazione del quale deve essere fatta una valutazione più armonica e comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2022/06/Codice-Civile-Italiano-Bulgaro.jpg 1230 2448 LxDiCrItUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png LxDiCrItUserAdmin2015-12-22 00:00:002022-06-29 15:07:14Le valutazioni del giudice sull’assegno di mantenimento
Pagina 43 di 45«‹4142434445›»
logo-footer
  • Via Zuretti 33 – 20125 Milano

  • +39 026709224 – Fax. +39 026709309

  • Per contattarci clicca qui

© Marzorati Studio Legale 1998-2022 I P.IVA 06828160967
  • Privacy Policy
  • Note Legali
Scorrere verso l’alto
Per Contattarci